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Elaborazioni

  Reimmatricolare un veicolo

Come trasformare le Vespette in RAZZI !!!!

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Fonte www.grisnet.it/lambrettalazio

Una motocicletta radiata dal P.R.A. può essere reimmatricolata a condizione di conoscerne il numero di targa e di poterne certificare la proprietà: è necessario effettuare la revisione tecnica del mezzo presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile (M.C.T.C.) e successivamente procedere alla iscrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
All'atto della prenotazione della revisione presso la M.C.T.C. occorre presentare la seguente documentazione: 

All'atto della presentazione della domanda viene fissata la data per la revisione (dopo circa 15 giorni).
Nel corso della revisione gli operatori della M.C.T.C. verificano la rispondenza dei dati riportati sui documenti dei motoveicoli, in particolare:

Viene inoltre verificata l'efficienza delI'impianto di illuminazione, della luce di segnalazione arresto (stop) e del clacson: particolare attenzione viene posta anche al silenziatore ed ai freni.
I motocicli devono essere dotati di specchietti retrovisori.
Ove venissero riscontrate anomalie tecniche gli operatori della M.C.T.C. notificano gli interventi che devono essere effettuati e rinviano il mezzo ad un esame integrativo per le specifiche manchevolezze. 
Superato l'esame tecnico viene immediatamente rilasciata la nuova targa e una carta provvisoria di circolazione.
Il libretto definitivo viene consegnato mediamente in tempi brevi.
Successivamente - entro 60 giorni - si deve procedere alla iscrizione della motocicletta presso il P.R.A. per ottenere il rilascio del certificato di proprietà (foglio complementare).
In tale occasione oltre alla presentazione del titolo di proprietà (punto 5) vanno riconsegnati, se in possesso del nuovo intestatario, targa, carta di circolazione e foglio complementare precedenti. 
La reimmatricolazione ha un costo complessivo che varia da agenzia ad agenzia (dalle 500 alle 700.000 lire). 

 

Articolo tratto integralmente da Motociclismo d'Epoca n.2-2000 pag.10

DI GIORGIO POZZI

Ai molti appassionati frequentatori di mercatini capita spesso di vedere proposte in vendita moto senza documenti, radiate o demolite, oppure con il solo numero di targa. L'entusiasmo iniziale di solito si spegne rapidamente, sostituito dall'incertezza dovuta ai problemi da superare per rimetterla in strada. Per poter circolare un veicolo a motore deve essere perfettamente in regola con quanto previsto dalle norme vigenti, stabilite dall'art. 180 del D.L. 30 aprile 1992 n. 28), più noto come nuovo Codice della strada, e dalle disposizioni inerenti le caratteristiche tecniche stabilite nel Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della strada riportare al Titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni. Tutto chiaro fino a questo punto? Crediamo di no, e dopo questo sproloquio in "burocratese", che speriamo ci perdonerete, cerchiamo di capirne di più, analizzando le possibili situazioni che l'appassionato di moto d'epoca può incontrare nella soddisfazione del proprio piacere: l'acquisto e l'uso di una vecchia moto.

I documenti per circolare

Il primo dei documenti richiesti per l'uso di una moto, che devono essere esibiti ai tutori dell'ordine quando ne facciano richiesta, è la carta di circolazione, sulla quale devono essere riportati gli estremi dell'intestatario e le eventuali necessarie revisioni sostenute dal mezzo con esito positivo. Si deve anche avere il contrassegno dell'avvenuto pagamento dell'imposta di possesso per l'anno in corso (il bollo, per intenderci), che però non è più obbligatorio esporre sul motociclo. Ovviamente il veicolo deve essere munito di targa e il conducente in regola con la patente di guida per quel tipo di veicolo. Se invece si tratta di un ciclomotore, il guidatore deve avere con sé la carta di circolazione, mentre il contrassegno dell'avvenuto pagamento del bollo (a differenza delle moto) per l'anno in corso deve essere esposto permanentemente sul veicolo. Infatti, mentre per tutti i veicoli a motore il pagamento dell'imposta è dovuta al possesso ed alla conseguente iscrizione del veicolo al Pubblico registro automobilistico, per il ciclomotore la tassa è rimasta il classico e famoso "bollo", cioè una tassa pagata finché il ciclomotore calca il suolo pubblico. Se non lo si usa non è quindi richiesto alcun pagamento.

Tasse e pagamenti

Il pagamento della tassa di possesso, definita dal Ministero delle Finanze tassa di iscrizione al Pubblico registro, è obbligatoria per tutti i veicoli a motore anche se non circolanti eccetto i ciclomotori, come si è detto. L'esenzione dal pagamento della tassa si può avere solo il veicolo in questione ha più di 30 anni ed e iscritto al registro dell'ASI che, all'atto dell'omologazione, rilascia una dichiarazione di esenzione da presentare agli uffici del Ministero delle Finanze per l'esonero. L'esonero e nominale e soggetto al vincolo dell'annuale iscrizione aII'ASI. Un altro modo, piuttosto drastico, per non pagare l'imposta è la demolizione del veicolo con la consegna dei documenti al PRA. Questa pratica comporta però esclusione perenne dalla circolazione del veicolo e può essere attuata solo in 2 casi: quando il veicolo viene esportato in altra nazione oppure se si dichiara di utilizzare o collocare il veicolo su fondo privato. In altre parole se si dispone di un luogo dove poterlo tenere, dalla cantina al salotto di casa non fa differenza, può allora effettuare la "Cessazione della circolazione per l'utilizzo su fondo privato", ma per qualunque demolizione si devono pagare le spese al PRA, presentare la relativa domanda, l'imposta di bollo e allegare: la targa del veicolo, la carta di circolazione e il foglio complementare o CDP. Se non è possibile riconsegnare uno degli ultimi 3 documenti (targa, libretto e foglio complementare) occorre allegare una copia conforme (basta una fotocopia autenticata da un notaio) della denuncia di smarrimento o di distruzione, resa agli organi di Polizia. Esiste poi un'altra, estrema possibilità che è quella di rottamare il veicolo consegnandolo ad un demolitore che provvederà all'espletamento della pratica. Il documento di demolizione rilasciato dagli uffici del PRÀ a conclusione della pratica è da conservare, perché indispensabile qualora si volesse circolare nuovamente. Si sono verificati molti casi di motocicli radiati d'ufficio (soprattutto negli anni Ottanta, quando maggiormente si è accanita la mannaia del PRA) di cui il proprietario, non a conoscenza del fatto, ha continuato a pagare la tassa di possesso utilizzando normalmente la motocicletta ignaro della catastrofe. Solo in caso di vendita del mezzo, effettuando l'obbligatoria ricerca al PRA, si può venire a conoscenza della radiazione della moto. Cosa fare in questo caso? Purtroppo se non si può dimostrare, contrassegni alla mano, che i pagamenti sono stati tutti effettuati o quanto meno non sono mai passati più di 3 anni tra un pagamento e l'altro, non rimane che la nuova immatricolazione del mezzo radiato con la piccola soddisfazione di richiedere la restituzione dei pagamenti fatti. La cosa è possibile compilando l'apposito modulo al PRA indirizzando la domanda alla Regione e al Ministero delle Finanze. Quanto tempo passerà per avere la restituzione non è dato sapere; se però avete fretta di vendere la moto mettetevi il cuore in pace, aspettate fiduciosi e rimandate l'affare a tempi migliori. A scanso di equivoci ricordiamoci che il contrassegno dell'avvenuto pagamento della tassa di possesso deve essere conservato per 5 anni ma, a nostro avviso, è meglio custodirlo fino alla eventuale vendita del veicolo.

In caso di radiazione

La radiazione d'ufficio dal Pubblico registro automobilistico avviene quando non è stata pagata la tassa di possesso per almeno 3 anni consecutivi, come disposto dall'ex DL. 30/12/1982 n. 953 convertito nella Legge 28/2/ 1983 n. 53 e con le successive modifiche. La moto può comunque essere rimessa in strada procedendo alla sua reimmatricolazione. La documentazione da produrre in questo caso consiste nella copia dell'estratto cronologico rilasciata dal PRA oppure un autocertificazione, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4/01/1968 n. 15, nel caso si sia in possesso della targa e della carta di circolazione, A questi documenti si deve allegare anche un'autocertificazione per la residenza o fotocopia di un documento di identità valido e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'integrità del veicolo. Se la reimmatricolazione interessa un veicolo radiato per demolizione, è necessaria la dichiarazione dell'officina che ha effettuato le riparazioni (o il restauro) necessarie per riportare la motocicletta nelle condizioni originali, e che arresti che queste sono state eseguite a regola d'arte. La firma del meccanico deve essere autenticata da un notaio e alla dichiarazione va aggiunta anche la fotocopia della fattura contenente l'elenco delle eventuali parti sostituite. Per avviare la pratica sono necessari la compilazione del modulo Mod. MC 2119; le ricevute dei versamenti sul c/cp 9001 di 10.000 lire, sul c/cp 4028 di 40.000 lire e sul c/cp l21012 di 29.550 lire a cui si devono aggiungere 32.000 lire per ottenere l'estratto cronologico dal PRA. A questo punto si prenota la visita e la prova del veicolo (collaudo) presso gli uffici della Motorizzazione civile. Nel corso del collaudo verranno controllati il numero di telaio e di motore (se presente) come indicato sull'estratto cronologico o sulla carta di circolazione, se questa esiste. Vengono verificate anche le misure dei pneumatici secondo quanto indicato sul certificato di conformità a suo tempo omologato o sulla scheda dei dati tecnici rilasciata dall'ASI se non è mai esistito un certificato di conformità depositato alla MCTC, cosa questa abbastanza difficile se si tratta di un veicolo che è già stato immatricolato. Viene controllata l'efficienza dell'impianto di illuminazione, della luce di arresto e del segnalatore acustico. Attenzioni particolari per il controllo dell'impianto di scarico e dei freni. I motocicli devono essere equipaggiati con specchietti retrovisori e con indicatori di direzione. Quest'ultima disposizione è, a nostro giudizio, abbastanza stridente con l'originalità del veicolo. Vi immaginate una Moto Guzzi Sport 14 con gli indicatori di direzione? Inoltre sembra essere in contrasto con l'art. 60 del Codice della Strada e con l'art. 215 del Regolamento dove, al comma 6, viene scritto che "per i motoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelli prescritte in generale per i motoveicoli odierni...". 

Iscrizione al PRA

Torniamo comunque al nostro collaudo. Se questo è superato con esito positivo vengono rilasciate la nuova targa e la carta di circolazione provvisoria, presto sostituita con quella definitiva. A questo punto la trafila per la nuova immatricolazione è a buon punto ma non è ancora terminata. Si deve infatti procedere all'iscrizione del veicolo al PPA, procedura da completare rigorosamente entro e non oltre 60 giorni dalla data di immatricolazione alla MCTC. Ed è qui che spesso i nuovi intestatari si scontrano con una burocrazia tanto inflessibile quanto incredibile, che pare esistere solo in Italia. Certo, perché per l'iscrizione ed il conseguente rilascio del CDP è necessario indicare la provenienza del veicolo e alcuni uffici esigono l'atto di vendita dell'ultimo intestatario indicato sull'estratto cronologico. Cosa alquanto difficile, visto che si tratta in molti casi di motocicli con svariate decine di anni sulle spalle per cui del vecchio intestatario è a volte impossibile trovare traccia o, se lo si trova, costringerlo a firmare un atto di vendita per un veicolo di cui magari non si ricorda neppure l'esistenza. Bisognerebbe invece che i burocrati ricordassero che se il veicolo è stato radiato perde la sua caratteristica di mezzo di trasporto e, anche se bello e colorato, diventa nulla di più che un pezzo di ferro. Pezzo di ferro che può benissimo essere venduto come oggetto e non come veicolo, e passare da più mani senza necessità alcuna di registrare i nomi dei nuovi e diversi proprietari. Per cui è quasi impossibile che l'ultimo proprietario sia poi l'intestatario riportato sull'estratto cronologico. In aiuto viene la possibilità di autocertificare la provenienza del mezzo o di registrare un atto di vendita dell'ultimo proprietario non intestatario secondo quanto previsto dall'art. 3688 del Codice Civile. Con l'accettazione dell'iscrizione al PRA il motociclo ritorna in vita e può di nuovo tornare a circolare, una volta pagata la tassa di possesso e l'assicurazione. Concludiamo rimarcando il fatto che per poter effettuare l'immatricolazione di una moto è indispensabile avere almeno il numero di targa. Se questo manca e impossibile richiedere l'estratto cronologico e quindi iniziare le procedure richieste. 

Moto senza targa e documenti

Le condizioni per incominciare le pratiche di nuova immatricolazione con speranza di successo sono essenzialmente 2: poter richiedere l'estratto cronologico del veicolo e poter dimostrare la provenienza del mezzo mediante atto di vendita dell'ultimo proprietario. Sena queste basilari condizioni l'immatricolazione diventa impossibile o quanto meno difficilissima. Infatti non si può parlare di nuova immatricolazione se non si dimostra che la moto sia mai stata immatricolata prima e l'unica prova è rappresentata dall'estratto cronologico rilasciato dal PRA. Se ci si trova Con una moto in queste condizioni l'unica strada da seguire è l'omologazione ASI con il rilascio della relativa scheda che riporta le caratteristiche tecniche della moto e tentare una difficile immatricolazione come esemplare unico. Può anche capitare di acquistare una moto d'epoca, quindi con più di vent'anni di anzianità, mai usata e trovata come fondo di magazzino da qualche concessionario o rivenditore. Sebbene il certificato di conformità non abbia scadenza è difficile che gli uffici della MCTC lo ritirino per la consegna dei documenti come avviene per le moto nuove di prima immatricolazione. Anzi, se il certificato di conformità è antecedente al giugno del 1959, data dell'entrata in vigore del precedente Codice della strada, non ne viene riconosciuto alcun valore se non quello di origine del veicolo. Quindi per una eventuale immatricolazione il veicolo deve essere corredato di scheda con le caratteristiche tecniche rilasciata dall'ASI, l'unico Ente, oltre alla Casa costruttrice del veicolo (o il relativo importatore se si tratta di moto straniera) che può rilasciare una scheda con le caratteristiche tecniche del veicolo riconosciuta ufficialmente dalla MCTC. I commissari tecnici e i Moto Club affiliati ASI da contattare per avviare le pratiche di omologazione sono presenti su tutto il territorio nazionale. Per avere ulteriori informazioni sui Moto Club affiliati ASI più vicini a voi potete contattare la sede centrale di Torino (tel. 011/306739, fax 011/306273).

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2000 Teste Cromate Scooter Club Modena

Ultima revisione 30/03/2000